CODICE 048: parliamo di Diritti con lo Sportello Legale del Comitato Pugliese Komen Italia
Avv. D’Ambrosio, cosa vuol dire esattamente che “la/il paziente ha il diritto di conoscere il proprio stato di salute”?
Ogni persona ha diritto ad avere informazioni sul proprio stato di salute; tale consapevolezza, consente a ciascuno di noi di autodeterminarsi, cioè di decidere quale percorso intraprendere per le cure. In termini molto pratici, il diritto a conoscere il proprio stato di salute si concretizza nell’ottenere informazioni mediche chiare sulla patologia che viene diagnosticata, sugli esami a cui sottoporsi, sugli accertamenti specialistici, sulle conseguenze derivanti da determinate terapie (mi assenterò da lavoro? per quanto tempo? potrò avere dei figli? ecc.), informazioni sul sostegno assistenziale e previdenziale, sulla possibilità di poter ricorrere a terapie alternative. Tali informazioni devono essere fornite in maniera chiara, vale a dire in maniera adeguata, alla situazione sociale e culturale della paziente. Può accadere che la persona malata, per vari motivi, decida di non ricevere direttamente informazioni sul suo stato di salute, in questo caso potrà delegare un’altra persona. Altra estrinsecazione del diritto a conoscere il proprio stato di salute la rinveniamo nella LEGGE 241/1990, in merito al diritto di poter accedere agli atti, in questo caso nel diritto a visionare la propria cartella clinica. La legge stabilisce che durante il ricovero il paziente ed il suo medico di fiducia possano visionare la cartella clinica, che il malato o un suo delegato possano chiedere copia integrale della stessa, e che essa debba essere consegnata entro 30 giorni dalla richiesta o, in caso di urgenza, immediatamente.
Come funziona l’esenzione dai ticket per farmaci e cure mediche?
La legge prevede per determinate categorie di persone, l’esenzione dal pagamento del ticket. Tra queste, vi è il malato di cancro che ha il diritto all’esenzione per cure, farmaci ed esami attinenti la sua patologia; il riconoscimento di una invalidità civile pari al 100% riconosce il diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci e visite per qualsiasi patologia. Nel primo caso verrà indicato su ciascuna richiesta il codice di esenzione 048 (malattie neoplastiche), nel secondo il C01 (invalidità civile totale). La domanda di esenzione dal pagamento del ticket viene presentata alla ASL territorialmente competente presentando copia della documentazione medica, copia documento di identità e tessera sanitaria. Sempre la ASL rilascia la tessera di esenzione.
La donna con tumore al seno ha diritto ad agevolazioni fiscali?
Oltre all’esenzione dal pagamento del ticket, limitatamente alle agevolazioni fiscali, è possibile dedurre parzialmente dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, pensiamo a colf e badanti. Si possono dedurre le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per persone disabili. Le spese sanitarie specialistiche (come analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede l’importo di € 129,11; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico. Comunque, è sempre bene confrontarsi con il proprio consulente di fiducia, per le modifiche legislative che di volta in volta si succedono.
Quali sono le prestazioni a cui si ha diritto?
Oltre a quelle suddette, le prestazioni a cui si può avere diritto possono essere di natura assistenziale e previdenziale. Discorso a parte merita l’aspetto delle tutele in ambito lavorativo.
Le prestazioni assistenziali sono quelle che vengono riconosciute dal nostro ordinamento in forza dell’art.38 della Costituzione (ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale). Si tratta del riconoscimento della invalidità civile, dell’indennità di accompagnamento (in presenza di determinate condizioni), indennità di frequenza (per chi non abbia compiuto i 18 anni e frequenti la scuola, centri di riabilitazione, terapeutici,di formazione ecc).
Le prestazioni previdenziali sono quelle riconosciute dall’art. 38 comma 2 della Costituzione (i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria). Si tratta di pensione di inabilità (lavorativa) dell’ assegno ordinario di invalidità, dell’ assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità. Attenzione: in questo caso parliamo di prestazioni previdenziali, quindi erogate a favore dei cittadini lavoratori, e pertanto iscritti all’Ente previdenziale.
Ci sono altri benefici di cui si può usufruire?
Se il malato, a causa delle proprie condizioni fisiche, non è in grado anche temporaneamente, di provvedere ai propri interessi (pensiamo alla difficoltà a gestire il proprio conto corrente o alla gestione degli immobili, ecc), può avvalersi di appositi strumenti giuridici tra cui la procura notarile e l’amministratore di sostegno. Con la procura notarile, che può essere speciale o generale, si conferisce ad altro soggetto un potere di rappresentanza, nel compimento di atti necessari a curare i propri interessi economici e giuridici. Mentre, con la nomina di un amministratore di sostegno, si provvede a curare gli interessi del malato che per infermità o per una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità di provvedere a se stesso e ai propri interessi. Per accedere a quest’ultima tutela ci si rivolge al giudice tutelare.
Chi dovrebbe dare tutte queste informazioni?
Ritengo che nel momento in cui viene diagnosticata una malattia, il primo interlocutore debba essere il medico, il quale dovrebbe fornire, oltre alle informazioni strettamente mediche, anche quelle attinenti l’esistenza di queste forme di tutela.
Altro luogo a ciò deputato è l’ASL territorialmente competente.
In quali casi si ha diritto a cure ad alta specializzazione all’Estero?
Possono essere autorizzate le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione (comprese eventuali protesi ed endoprotesi) che richiedano specifiche professionalità del personale o attrezzature ad avanzata tecnologia e che non siano ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi pubblici o convenzionati con il servizio sanitario. È possibile recarsi in Europa solo per prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Per recarsi in un Paese dell’Unione Europea è comunque necessaria un’autorizzazione preventiva da parte della propria ASL.
Lo Sportello Legale è attivo presso la sede della Komen Italia Comitato Puglia – info: 3338674571




Giuseppe
Bravissima Maria Antonietta. Un articolo interessantissimo ed esaustivo...